Art. 8 · Decreto Ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici.
RegolamentoCapo II

Art. 8

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Decreto Ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici.

In vigore dal 14 ott 1955
Il prefetto provvede sulla domanda con decreto, sentita la Commissione di cui all'. Il decreto è, per il tramite del sindaco, notificato ai richiedente. Il decreto di autorizzazione a utilizzare i gas tossici deve contenere: a) la data della domanda; b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata e del o dei direttori tecnici; c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas se si tratta di miscela di gas; d) l'impiego al quale il gas viene destinato; e) tutte le altre indicazioni e condizioni ritenute opportune caso per caso.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-8