Regolamento›Capo III
Art. 68
27 / 69Modificazioni agli elenchi.
In vigore dal 16 mar 1927
Alle eventuali variazioni ed aggiunte all'elenco di gas tossici, di cui agli , nonché alla approvazione dei modelli per la patente di abilitazione di cui all', per il certificato medico richiesto all', per la domanda di licenza, per la licenza e per i fogli e registri delle operazioni di cui agli , provvede con proprio decreto il Ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-68