Regolamento›Capo II
Art. 65
15 / 69Norma relativa alle autorizzazioni.
In vigore dal 16 mar 1927
Coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'industria della utilizzazione dei gas tossici devono presentare la domanda di autorizzazione di cui all' entro giorni trenta a partire dalla data stessa.
Per coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento hanno per oggetto della propria industria la custodia e conservazione, a qualsiasi scopo, di gas tossici, il termine per presentare la domanda di autorizzazione di cui all' è di giorni novanta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-65