Art. 63 · Permessi a privati per studi ed esperimenti.
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 63

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Permessi a privati per studi ed esperimenti.

In vigore dal 16 mar 1927
È riservato al Ministero dell'interno di permettere, in singoli casi ed a scopo di studio, esperimento o dimostrazione, l'impiego di un gas tossico. L'interessato deve all'uopo presentare al Prefetto apposita e circostanziata domanda vidimata dal capo dell'amministrazione del Comune nel cui territorio si intendono compiere detti studi, esperimenti o dimostrazioni. La domanda è trasmessa al Ministero dell'interno dal Prefetto competente unitamente al parere di questo.
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