Art. 59 · Condizioni di sicurezza per i trasporti.
RegolamentoCapo III

Art. 59

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Condizioni di sicurezza per i trasporti.

In vigore dal 16 mar 1927
Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento. È negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza della entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso. In tale dichiarazione il mittente deve attenersi alla nomenelatura seguita nello stesso allegato. L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale). Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le prescrizioni relative così ai recipienti ed imballaggi come al trasporto dei gas tossici, qualunque sia il mezzo di trasporto che viene adoperato.
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