Art. 43 · Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 43

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Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.

In vigore dal 16 mar 1927
L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, avvero nell'ambito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone. È data facoltà all'Autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto.
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