Art. 40 · Domanda della licenza.
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 40

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Domanda della licenza.

In vigore dal 16 mar 1927
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all' intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda alla autorità di pubblica sicurezza del circondario: a) almeno quarantotto ore prima, se la utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali; b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso. Alla domanda vengono uniti: 1° una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: - che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; - e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell' sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte. La accettazione delle norme cautelative deve essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblica sicurezza; 2° una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all', dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che: - in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi; - nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi; - il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno. 3° un «foglio delle operazioni» in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'.
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