Regolamento›Capo VII
Art. 38
50 / 69Funzionamento delle scuole riconosciute - Esami.
In vigore dal 16 mar 1927
L'ammissione degli allievi alla scuola è subordinata alla presentazione da parte loro, alla Direzione della scuola, dei documenti indicati nell'.
La durata dei corsi non sarà inferiore a due mesi. All'inizio di ogni corso la Direzione della scuola ne dà comunicazione al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è situata la sede di esame, di cui all', trasmettendogli, in pari tempo, con l'elenco nominativo degli allievi iscritti al corso, i rispettivi documenti indicati nel predetto .
Gli esami degli allievi vengono sostenuti avanti a una commissione nominata dal Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova l'anzidetta sede di esame, e della quale fanno parte, oltre ai membri di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell', all'uopo delegati dallo stesso Prefetto, anche il direttore della Scuola. La commissione esaminatrice è presieduta dal vice prefetto o dal consigliere di prefettura, rappresentante del Prefetto.
Il Presidente della Commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole degli esami, emette il certificato d'idoneità necessario per il rilascio della patente di abilitazione, a termini degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-38