Art. 37 · Scuole riconosciute.
RegolamentoCapo VII

Art. 37

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Scuole riconosciute.

In vigore dal 16 mar 1927
Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità, necessario per il conseguimento della patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne fanno domanda al Ministero dell'interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica). La domanda è corredata dei seguenti documenti: 1° Regolamento della scuola; 2° Programma d'insegnamento; 3° Nota descrittiva dei locali adibiti ad uso della scuola, corredata dai disegni in scala di almeno 1/100; 4° Indicazione nominativa degli insegnanti; 5° Certificato da cui risulti che la scuola si trova sotto il patronato di un'Ente ufficialmente riconosciuto. Le scuole sono riconosciute con decreto del Ministero dell'interno, che esercita su di esse la sua vigilanza, anche mediante ispezioni periodiche.
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