Art. 36 · Revoca e sospensione della patente di abilitazione.
RegolamentoCapo VII

Art. 36

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Revoca e sospensione della patente di abilitazione.

In vigore dal 16 mar 1927
Si procede alla revoca della patente di abilitazione: 1° Ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, la idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici; 2° Quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti senza giustificato motivo alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nello impiego di gas tossici; 3° Quando venga a sussistere una delle condizioni prevedute nell'; 4° Quando la persona abilitata risulti dedita alla ubbriachezza; 5° Quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o a quelle del presente regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione. Alla revoca della patente di abilitazione provvedono i Prefetti che ne hanno fatto il rilascio: a) di ufficio, nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 4; b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai nn. 3 e 5. Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli articoli 371, e 375, n. 2, del Codice penale o per contravvenzione à sensi del precedente n. 5. Il Prefetto che ha disposto la sospensione della patente di abilitazione ne dà notizia al Prefetto che ha proceduto al rilascio della patente stessa. La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
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