Art. 28 · Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità.
RegolamentoCapo VII

Art. 28

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Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità.

In vigore dal 16 mar 1927
Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all', in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame, a norma dell'. La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dello , nonché da un certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici. Il Prefetto, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzato a rilasciare la patente.
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