Art. 23
RegolamentoCapo V

Art. 23

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In vigore dal 16 mar 1927
Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-23