Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 69Definizione di gas tossico.
In vigore dal 16 mar 1927
Regolamento speciale per la esecuzione dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici.
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Definizione di gas tossico.
Agli effetti dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico»:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-1