Art. 2
2 / 2In vigore dal 25 gen 1927
Agli articoli 104 e 105 del R. decreto 26 agosto 1926 anzidetto sono sostituiti i seguenti:
«Art. 104. - Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:
«Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggiera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.
«Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.
«Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio superiore forense.
«Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione».
«Art. 105. - Il tocco dei membri dei Consigli dell'Ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di Corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presidenti in città sedi di Corte di appello, di due galloni di argento portanti nel mezzo di ciascuno di essi anche un cordoncino di argento misto a seta nera.
«Il tocco dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di Corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di Corte di appello e dei membri del Consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del Consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.
«L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.
«Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino di oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza al quanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del Regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.
«Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del Consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 34. - Coop
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/01/1927, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-06;3#art-2