Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 gen 1927
Il Consorzio è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, e di tre rappresentanti della provincia di Trento. Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio con le funzioni di segretario, ma senza voto deliberativo. I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, che dura in ufficio un anno e può essere confermato. Spetta al Consiglio d'amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi ed i mezzi previsti dall' del presente decreto. Il presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale del Consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-4