Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 mar 1927
L'Automobile Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione automobilistica, come gare, concorsi ed esposizioni. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Automobile Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorità politica. Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Automobile Club d'Italia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;2481#art-rd-4