Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mar 1927
I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attività automobilistiche civili nel Regno, nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Automobile Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone, nonché dei rapporti che riguardano le autorizzazioni amministrative connesse all'esercizio dell'attività automobilistica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;2481#art-rd-2