Art. 49

Art. 49

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In vigore dal 27 nov 1926
I coadiutori permanenti, in esercizio alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, possono continuare nelle loro funzioni finché il notaro coadiuvato non cessi dall'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-49