Art. 44

Art. 44

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In vigore dal 27 nov 1926
Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso per titoli. La stessa Commissione, da nominarsi, ai sensi degli del presente decreto, per il concorso mediante esame, provvede alla definizione del concorso per titoli. Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni contenute negli del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-44