Art. 34
34 / 52In vigore dal 27 nov 1926
Agli effetti dell'articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o più delle prove scritte od orali e non abbia conseguito nelle prove sostenute almeno trenta punti in ciascuna di esse e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-34