Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 27 nov 1926
Finita la lettura e deliberata la votazione, il segretario scrive immediatamente, à piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario. Terminate la disamina e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti. Il risultato delle prove scritte è pubblicato mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-23