Art. 20
20 / 52In vigore dal 27 nov 1926
Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.
Nei casi più gravi, il Ministro per la giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-20