Art. 18

Art. 18

18 / 52
In vigore dal 27 nov 1926
I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli esami, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei. È vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, libri od altre pubblicazioni di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-18