Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 7 ott 1977
L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia Stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-12