Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 7 ott 1977
La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell' debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'. Entro venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Procuratore del Re invia al Ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del Codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore del Re trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-11