Art. 1
1 / 52In vigore dal 8 ott 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono.
È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-1