Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ott 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono. È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-1