Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 nov 1926
Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-30;1773#art-4