Art. 17 · Strumenti chirurgici di cui debbono essere provveduti gli ufficiali medici.
RegolamentoTitolo IICapo III

Art. 17

Abrogato17 / 89

Strumenti chirurgici di cui debbono essere provveduti gli ufficiali medici.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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