Art. 2
In vigore dal 9 ott 1926
Il suddetto regolamento entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 35. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-rd-2