Regolamento›Titolo VII
Art. 98
98 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Gli avvocati ed i procuratori hanno l'obbligo di far notare in apposito registro, tenuto dalle segreterie dei rispettivi consigli, l'indicazione della sede del loro ufficio e, nel caso di cambiamento, di far notare la nuova nel termine di otto giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-98