Art. 96
RegolamentoTitolo VII

Art. 96

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In vigore dal 9 ott 1926
Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire ai consigli degli ordini tutte le notizie ed informazioni, di cui siano richieste ed alla cui comunicazione non si oppongano gravi ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti, che non siano oggetto di segreto d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-96