Art. 94
RegolamentoTitolo VII

Art. 94

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In vigore dal 9 ott 1926
Nella revisione degli albi si osservano le norme procedurali stabilite per le cancellazioni o per le radiazioni, secondo che la revisione abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni per le quali può farsi luogo a cancellazione a norma dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, oppure abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni generali di dignità morale e politica di cui all', n. 3, della legge stessa ed all' del R. decreto 6 maggio 1926 n. 747, o delle condizioni speciali di dignità professionale di cui all' della legge stessa.
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