Art. 90
RegolamentoTitolo VI

Art. 90

90 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
L'associazione, per mezzo del suo delegato e sotto l'osservanza delle forme sopra stabilite, può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di altri o d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-90