Art. 85
RegolamentoTitolo VI

Art. 85

85 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
Cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni del consiglio dell'ordine degli avvocati o dei procuratori, il legittimo rappresentante dell'associazione trasmette al ministro della giustizia, al presidente della corte d'appello ed al presidente del consiglio dell'ordine la lista dei soci nominati a far parte dell'eligendo consiglio, a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.
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