Art. 84
RegolamentoTitolo VI

Art. 84

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In vigore dal 9 ott 1926
Dove esiste l'associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, a termini dell' della legge 3 aprile 1926, n. 563, questa deve comunicare, ai consigli locali degli ordini degli avvocati e dei procuratori il suo statuto, la sua sede ed il nome del legittimo rappresentante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-84