Art. 81
RegolamentoTitolo V

Art. 81

81 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
La decisione è pubblicata col deposito del suo originale nella segreteria. Il segretario del consiglio ne cura la notificazione all'incolpato ed al pubblico ministero presso la corte di appello od il tribunale della sede del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-81