Regolamento›Titolo I
Art. 8
8 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea, e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto costituito presso una Università del Regno e dove i giovani siano addestrati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. In questo caso il praticante deve presentare, oltre un certificato della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente .
Il servizio effettivo prestato ai sensi della seconda parte del n. 5 dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve risultare da analoghi certificati dell'autorità, presso la quale il servizio fu prestato. Per i vice-pretori onorari il certificato deve contenere l'indicazione delle sentenze pronunziate, delle istruttorie e degli altri atti compiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-8