Art. 79
RegolamentoTitolo V

Art. 79

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In vigore dal 9 ott 1926
Nella seduta stabilita il consigliere istruttore fa la relazione, vengono esaminati i testimoni e le parti sono ammesse a svolgere ed illustrare le loro istanze. L'incolpato, che potrà essere assistito da un avvocato, ha per ultimo la parola. Qualora l'incolpato non si presenti, nè giustifichi un legittimo impedimento, si provvede in sua assenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-79