Art. 78
RegolamentoTitolo V

Art. 78

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In vigore dal 9 ott 1926
Deciso il giudizio disciplinare, il presidente, con provvedimento da notificarsi all'incolpato sotto l'osservanza del termine stabilito dall' della legge 25 marzo 1926, n. 453, stabilisce la seduta in cui il giudizio stesso dovrà svolgersi. Il provvedimento contiene sommariamente i termini della imputazione, ordina la comparizione dell'incolpato dinanzi al consiglio per essere sentito nelle sue difese e dispone la citazione dei testimoni indicati come necessari dal consigliere istruttore. Il presidente con suo successivo provvedimento può anche ordinare la citazione di quegli altri testimoni, che l'incolpato abbia indotto con atto indicante le rispettive posizioni e depositato nella segreteria del consiglio almeno cinque giorni prima della seduta stabilita e che appaiano necessari ai fini del giudizio disciplinare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-78