Art. 77
RegolamentoTitolo V

Art. 77

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In vigore dal 9 ott 1926
Il consigliere istruttore raccoglie il materiale probatorio, richiede alle autorità le opportune notizie ed informazioni, esamina i testimoni, compie gli atti istruttori del caso; nel momento, che egli ritiene opportuno, contesta all'incolpato l'addebito e ne riceve le eventuali deduzioni e difese. Il consigliere istruttore riferisce per iscritto al consiglio, il quale, con decisione motivata, pronunzia se si debba far luogo a giudizio disciplinare. Questa decisione è pubblicata e notificata a norma del successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-77