Art. 76
RegolamentoTitolo V

Art. 76

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In vigore dal 9 ott 1926
L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, in seguito a deliberazione del consiglio ad iniziativa di uno o più membri del consiglio. Il presidente nomina un consigliere istruttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-76