Art. 73
RegolamentoTitolo IV

Art. 73

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In vigore dal 9 ott 1926
Ai membri del consiglio superiore, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri dello stesso consiglio, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-73