Regolamento›Titolo IV
Art. 72
72 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il membro del consiglio superiore, che senza giustificato motivo non si presenti a tre convocazioni successive del consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito sino al compimento del quadriennio con altro avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto Reale promosso dal Ministero della giustizia.
Nello stesso modo si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti o cancellati dall'albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-72