Art. 72
RegolamentoTitolo IV

Art. 72

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In vigore dal 9 ott 1926
Il membro del consiglio superiore, che senza giustificato motivo non si presenti a tre convocazioni successive del consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito sino al compimento del quadriennio con altro avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto Reale promosso dal Ministero della giustizia. Nello stesso modo si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti o cancellati dall'albo.
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