Art. 71
RegolamentoTitolo IV

Art. 71

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In vigore dal 9 ott 1926
Entro dieci giorni dalla data dell'assemblea, che li ha deliberati, ogni consiglio locale trasmette al consiglio superiore forense per la debita approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, con la copia del verbale dell'assemblea stessa. Il consiglio superiore delibera non più tardi del quarantesimo giorno dal ricevimento. Esso può richiedere tutte le spiegazioni e giustificazioni, che ritenga opportuno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-71