Regolamento›Titolo IV
Art. 69
69 / 112In vigore dal 9 ott 1926
Il consiglio dell'ordine del collegio, del quale fa parte l'avvocato od il procuratore, a cui la decisione si riferisce, provvede alla esecuzione della decisione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-69