Regolamento›Titolo IV
Art. 66
66 / 112In vigore dal 9 ott 1926
La decisione del ricorso è deliberata in Camera di consiglio, osservate le norme dell'art. 413 del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.
Alla deliberazione assiste con voto consultivo il rappresentante del pubblico ministero.
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