Art. 65
RegolamentoTitolo IV

Art. 65

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In vigore dal 9 ott 1926
L'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno alla seduta, in cui si discute il ricorso, è facoltativo; è però obbligatorio, quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero, o quando si tratti di ricorso avverso decisione che abbia pronunziato la radiazione o la cancellazione dall'albo.
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