Art. 62
RegolamentoTitolo IV

Art. 62

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In vigore dal 9 ott 1926
La segreteria del consiglio superiore forense, presa nota del ricevimento del fascicolo in apposito registro, lo trasmette al pubblico ministero presso la corte di cassazione del Regno, che ne farà restituzione entro venti giorni dalla ricezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-62