Art. 60
RegolamentoTitolo IV

Art. 60

60 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
Il ricorrente e le parti, cui fu fatta la notificazione a norma dell'articolo precedente, debbono, con dichiarazione depositata nella segreteria nello stesso termine di quindici giorni, fare elezione di domicilio in Roma, con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione; altrimenti tutte le successive notificazioni occorrenti sono loro fatte nella segreteria del consiglio superiore forense.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-60