Regolamento›Titolo I
Art. 6
6 / 112In vigore dal 9 ott 1926
La frequenza delle udienze civili e penali è comprovata mediante certificato del cancelliere della corte o del tribunale, vistato dal presidente, da rilasciarsi alla fine di ogni anno. Il praticante, nel presentare annualmente al Consiglio dell'ordine questi certificati, deve accompagnarli con una ragionata relazione circa le più importanti cause civili e penali, alla discussione delle quali avrà assistito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-6